Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
ALEMAR 2010 SRL
Numero Iscrizione MI40591 Prot. n.25487/2020 del 01/05/2020
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis
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Iscrizione N: MI40591
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l’iscrizione all’Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera a);
Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l’iscrizione con procedura semplificata;
Visto l’allegato “B” alla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Vista la comunicazione dell’iscrizione presentata in data 25/03/2020 registrata al numero di protocollo 21455/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 27/04/2020 con la quale è stata accolta la domanda d’iscrizione all’Albo nella categoria 2-bis dell’impresa ALEMAR 2010 SRL;
DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa / Ente:
Denominazione: ALEMAR 2010 SRL
Con Sede a: BERGAMO (BG)
Indirizzo: VIA VENTI SETTEMBRE, 116
CAP: 24122
Codice Fiscale: 03690230168
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis.
Inizio validità: 01/05/2020
Fine validità: 01/05/2030
Attività svolta/e dall’impresa:
SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, RIMOZIONE GHIACCIO, SPANDIMENTO SALE - AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI. RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI. RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI E INDUSTRIALI, MATERIALI RICICLABILI, MATERIALI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E DETRITI, SITUATI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI METALLI NON FERROSI E PRODOTTI SEMILAVORATI ULTERIORI SPECIFICHE: COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ROTTAMI E MATERIALI DI RECUPERO METALLICI E NON METALLICI INCLUSO RACCOLTA, TRASPORTO E CERNITA.- MOVIMENTO TERRA E PICCOLI SCAVI
Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)
Tipologie di rifiuti:
Rifiuti non pericolosi
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
ALEMAR 2010 SRL
Numero Iscrizione MI40591 Prot. n.25487/2020 del 01/05/2020
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis
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Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti
[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.05.04] [20.02.01] [20.03.03] [20.03.07]
Ai sensi della circolare 12 giugno 2013, prot. n. 691, il rifiuto di cui al codice 200307 deve provenire da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione.
Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno
Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti
[15.02.02*]
Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:
Targa: BX013BG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: ZCFA1LD1102364058
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: AB99557
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZAX20R06519A07007
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: AC86812
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: AR826HK
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC5980102216201
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: BE796NY
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMAT362310L019927
Titolo di disponibilità: Leasing
Targa: CR656ZP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF1FLACA64Y056367
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: DP165LE
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC2972005752263
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: DR648GR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJME2NSH40C190174
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: FV913DF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WDB9500041K755452
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)
ALEMAR 2010 SRL
Numero Iscrizione MI40591 Prot. n.25487/2020 del 01/05/2020
Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis
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Targa: MI0K8156
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFB80A8009000876
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Targa: VC641940
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFA1TLK004143480
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1.
Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali;
2.
L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3.
L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4.
E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5.
Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6.
I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7.
E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9.
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo,
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
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Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis
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recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10.
I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11.
In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12
Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.
Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
MILANO, 01/05/2020
Il Segretario
Il Presidente
- Fiorenza Busetti -
- Marco Accornero -
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )